Il D.M. 37/08 non riguarda solo l’edilizia posta al servizio degli edifici: le sue regole valgono anche per le installazioni tecnologiche temporanee all’aperto, perché la sicurezza del pubblico deve essere sempre garantita. Questo dovere si basa su diverse normative:”
Profilo Tecnico
Norme CEI 64-8/7 (Sez. 752 e 740): prescrivono i requisiti tecnici per le strutture di pubblico spettacolo e le installazioni temporanee (sagre, fiere, circhi, parchi divertimento).il termine “fiera” nel linguaggio normativo include le manifestazioni popolari all’aperto come le sagre.
La norma CEI 64-8 Sezione 711 (parte integrante della norma CEI 64-8/7) definisce le prescrizioni per gli impianti elettrici temporanei in fiere, mostre e stand. Si applica a strutture mobili o temporanee, garantendo la sicurezza contro contatti diretti/indiretti, incendi e la protezione delle connessioni, con aggiornamenti legati alla reazione al fuoco
La norma CEI 11-27 regola le procedure di sicurezza per i lavori su impianti elettrici o nelle loro vicinanze. Le installazioni all’aperto rientrano in questa categoria poiché coinvolgono quadri elettrici (spesso alimentati da gruppi elettrogeni o allacci temporanei), cavi di potenza stesi a terra o sospesi, strutture metalliche (americane, palchi) che, in caso di guasto, potrebbero diventare sotto tensione.
Profilo Sicurezza (D.Lgs. 81/08):
Impone al datore di lavoro la certificazione di ogni impianto elettrico a salvaguardia dei lavoratori, in questo caso artisti e tecnici dello spettacolo, rendendo la Dichiarazione di Conformità, il requisito documentale minimo. Per attestare tale conformità è necessaria l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.
Profilo Autorizzativo (TULPS): Al termine dell’installazione degli impianti audio, luci e video, e comunque prima dell’evento, è obbligatorio redigere il verbale di collaudo. In questo contesto, la Commissione di Vigilanza non può esprimere un parere positivo se la documentazione tecnica è firmata da una persona non autorizzata secondo la normativa vigente. Se l’installatore non è abilitato ai sensi del D.M. 37/08, non ha l’autorità legale per firmare la Dichiarazione di Conformità (DiCo), che rappresenta il documento fondamentale su cui la Commissione basa la valutazione della sicurezza elettrica
D.P.R. 462/01: è il riferimento cardine per l’obbligo di verifica dell’impianto di messa a terra di palchi e strutture temporanee. In ambienti esterni, il rischio elettrico aumenta esponenzialmente: il palco è una massa metallica (tralicci in alluminio, pedane in ferro) che, in caso di guasto all’isolamento di fari o amplificatori, può andare in tensione. Un adeguato impianto di terra, installato da aziende abilitate, garantisce la dispersione della corrente e l’intervento immediato dell’interruttore differenziale (salvavita). La messa a terra protegge anche dai rischi atmosferici (fulmini) e dall’accumulo di elettricità statica generata dallo sfregamento del vento sui teli in PVC utilizzati spesso dagli sponsor. Risulta cruciale il collegamento equipotenziale di tutte le parti metalliche (palco, torri audio, transenne) per annullare pericolose differenze di potenziale.