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Normative service audio luci per gli allestimenti negli spettacoli

"In base al Decreto Ministeriale 37/08, il Service Audio Luci deve obbligatoriamente rilasciare la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) al cliente, al termine di ogni installazione, previo collaudo. Il service audio luci, con questo obbligo garantisce la sicurezza degli impianti elettrici ed elettronici prima dell'inizio di ogni manifestazione."

"Serata Chic Technology garantisce la massima sicurezza e legalità in ogni evento grazie all'abilitazione DM 37/08 (lettere A e B) per il rilascio della Dichiarazione di Conformità, all'impiego di personale formato secondo il DLgs 81/08 e all'uso di attrezzature e strutture certificate e collaudate annualmente."

L’allestimento di sistemi audio, luci e video per spettacoli non costituisce una semplice prestazione di servizio, ma un’attività di impiantistica specializzata.

La normativa distingue in modo netto l’operatore qualificato dal soggetto non abilitato. Quest’ultimo, operando al di fuori del quadro legale, non solo mette a rischio l’incolumità pubblica, ma espone il committente a gravi responsabilità di natura oggettiva.

I. Campo di applicazione del D.M 37/08 

Il D.M. 37/08 non riguarda solo l’edilizia posta al servizio degli edifici: le sue regole valgono anche per le installazioni tecnologiche temporanee all’aperto, perché la sicurezza del pubblico deve essere sempre garantita. Questo dovere si basa su tre pilastri normativi:”
 
Profilo Tecnico (Norma CEI 64-8/7, Sez. 752): Prescrive l’esecuzione a regola d’arte per le strutture di spettacolo. Per attestare tale conformità è necessaria la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08.
 
Profilo Sicurezza (D.Lgs. 81/08):
Impone al datore di lavoro la certificazione di ogni impianto elettrico a salvaguardia dei lavoratori, in questo caso artisti e tecnici dello spettacolo, rendendo la Dichiarazione di Conformità, il requisito documentale minimo. Per attestare tale conformità è necessaria l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.
 
​Profilo Autorizzativo (TULPS): Al termine dell’installazione degli impianti audio, luci e video, e comunque prima dell’evento, è obbligatorio redigere il verbale di collaudo. In questo contesto, la Commissione di Vigilanza non può esprimere un parere positivo se la documentazione tecnica è firmata da una persona non autorizzata secondo la normativa vigente.  Se l’installatore non è abilitato ai sensi del D.M. 37/08, non ha l’autorità legale per firmare la Dichiarazione di Conformità (DiCo), che rappresenta il documento fondamentale su cui la Commissione basa la valutazione della sicurezza elettrica

II. Requisiti camerali e figura del Responsabile Tecnico

Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 37/08, l’impresa esecutrice deve possedere specifiche abilitazioni iscritte nella visura camerale:
 
Lettera A: per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica.
 
Lettera B: per gli impianti elettronici in genere (quindi anche audio, video e luci).
 
Il Responsabile Tecnico, figura obbligatoria annotata in visura camerale, deve essere un dipendente interno dell’impresa (Art. 3, comma 2). Il ricorso a figure esterne “prestanome” costituisce una pratica elusiva che può configurare ipotesi di rilevanza penale.

III. Impianti temporanei e prevenzione incendi.

L’obbligo di certificazione si applica a qualsiasi impianto alimentato da rete pubblica o da gruppo elettrogeno. Questo principio è sancito dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 e ribadito dalla Lettera Circolare dei Vigili del Fuoco Prot. n. 1212 del 23 marzo 2009, la quale specifica che la conformità è necessaria anche quando l’impianto non richieda un progetto firmato da un professionista iscritto all’albo. Con questo decreto, solo i tecnici abilitati alle lettere del DM 37/08 possono rilasciare la Dichiarazione di Conformità. Viene così superato il limite che applicava la norma esclusivamente agli impianti interni o al servizio degli edifici.

IV. La "regola d'arte" e la Legge 186/1968

La Legge 186 del 1968 stabilisce che tutti i materiali e le installazioni elettriche debbano essere eseguite “a regola d’arte”. Per il settore dello spettacolo, il riferimento tecnico specifico è la Norma CEI 64-8, Sezione 752, che definisce i requisiti per le aree ad uso pubblico. Un operatore non abilitato priva l’installazione della presunzione legale di sicurezza, configurando una condotta colpevole.
La normativa si applica indistintamente sia all’aperto che nelle pertinenze degli edifici. Di fatto, l’installatore è vincolato al rispetto del DM 37/08, poiché il modulo ufficiale per la Dichiarazione di Conformità non è modificabile e impone nel suo titolo il rispetto della regola dell’arte secondo tale decreto.

V. Il "Decreto Palchi" e il cantiere temporaneo

Le operazioni di allestimento scenotecnico sono inoltre regolate dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (“Decreto Palchi”) e dalla relativa Circolare esplicativa n. 35/2014 del Ministero del Lavoro. Queste norme equiparano l’allestimento di spettacoli a un cantiere temporaneo o mobile (come definito dal D.Lgs. 81/08), imponendo l’adozione di tutte le misure di sicurezza e protezione proprie dei cantieri edili.
 
Nel decreto palchi e similari la distinzione tra installazione interna ed esterna rimane irrilevante ai fini normativi. Poiché i cantieri sono sempre soggetti all’obbligo della Dichiarazione di Conformità, tale documento deve essere rilasciato esclusivamente da tecnici abilitati; ciò supera ulteriormente e definitivamente il precedente limite del DM 37/08, che ne restringeva l’applicazione al solo interno degli edifici.

VI. Patente a Crediti e regolarità contributiva (DURC)

In base al parere dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Roma (prot. n. 131383 del 09/12/2025) e alla FAQ n. 41 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), le imprese di allestimento spettacoli rientrano tra i soggetti obbligati al sistema della Patente a Crediti. Presupposto invalicabile per l’attività è il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità. La sua mancanza non solo preclude l’accesso all’area di cantiere, ma invalida l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, rendendo di fatto illegittima l’esecuzione dei lavori.

VII. Esercizio abusivo della professione

Svolgere l’attività di installazione senza possedere i requisiti previsti dal D.M. 37/08 integra il reato di esercizio abusivo della professione, punito dall’articolo 348 del Codice Penale. Tale interpretazione è stata confermata, ad esempio, dalla Sentenza n. 3528/2023 del Tribunale di Torino.

VIII. Responsabilità del committente e rischi assicurativi

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 3951/2012) ha ribadito il rigoroso dovere di vigilanza e di verifica dei requisiti in capo al committente dello spettacolo (sia esso un Ente pubblico o un soggetto privato).
 
L’affidamento dei lavori a soggetti privi delle necessarie abilitazioni, della Patente a Crediti o di un DURC regolare comporta la decadenza delle coperture assicurative. In caso di sinistro, le polizze risulterebbero inefficaci, trasferendo l’intero onere risarcitorio (sia in sede civile che penale) direttamente sul committente.
 
Il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) introduce obblighi assicurativi per le stazioni appaltanti e gli esecutori di lavori pubblici, coprendo rischi professionali per progettisti e verificatori interni (con polizze specifiche) e coperture per danni alla stazione appaltante e RCT per gli appaltatori (Art. 117)

Conclusioni

Il possesso dei requisiti camerali (Lettere A e B, ove applicabili), del DURC regolare e della Patente a Crediti non è una mera formalità burocratica, ma l’unica garanzia legale che il service audio luci può offrire per assicurare la pubblica incolumità e tutelare i committenti da responsabilità altrimenti inevitabili e indifendibili. 
 
Il nostro service audio luci Serata Chic Technology è in possesso delle abilitazioni al Dm 37/08 ( Lettere A e B). Inoltre Serata Chic Technology è in possesso della Patente a Crediti per le Imprese e soddisfa tutti i corsi formativi richiesti e previsti dal Decreto sulla Sicurezza 81/08. Serata Chic Technology è iscritta e certificata Asso Installatori.