Il D.M. 37/08 non riguarda solo l’edilizia posta al servizio degli edifici: le sue regole valgono anche per le installazioni tecnologiche temporanee all’aperto, perché la sicurezza del pubblico deve essere sempre garantita. Questo dovere si basa su tre pilastri normativi:”
Profilo Tecnico (Norma CEI 64-8/7, Sez. 752): Prescrive l’esecuzione a regola d’arte per le strutture di spettacolo. Per attestare tale conformità è necessaria la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08.
Profilo Sicurezza (D.Lgs. 81/08):
Impone al datore di lavoro la certificazione di ogni impianto elettrico a salvaguardia dei lavoratori, in questo caso artisti e tecnici dello spettacolo, rendendo la Dichiarazione di Conformità, il requisito documentale minimo. Per attestare tale conformità è necessaria l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.
Profilo Autorizzativo (TULPS): Al termine dell’installazione degli impianti audio, luci e video, e comunque prima dell’evento, è obbligatorio redigere il verbale di collaudo. In questo contesto, la Commissione di Vigilanza non può esprimere un parere positivo se la documentazione tecnica è firmata da una persona non autorizzata secondo la normativa vigente. Se l’installatore non è abilitato ai sensi del D.M. 37/08, non ha l’autorità legale per firmare la Dichiarazione di Conformità (DiCo), che rappresenta il documento fondamentale su cui la Commissione basa la valutazione della sicurezza elettrica